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La nuova sentenza della Cassazione in ordine all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

Limiti alla durata dell'obbligo di mantenimento

printDi :: 07 settembre 2020 21:20
Corte Cassazione  Mantenimento figli maggiorenni

Corte Cassazione Mantenimento figli maggiorenni

(AGR) Con una sentenza epocale, emessa alla vigilia dello scorso ferragosto, la Corte di Cassazione si è espressa su di un argomento ultimamente molto dibattuto e particolarmente sentito, stabilendo un limite di età per poter fruire da parte dei genitori del mantenimento. Ciò è sicuramente stato sancito per dare “un giro di vite” ai numerosi comportamenti lassisti di molti “giovani” che rimangono colpevolmente inerti, continuando ad avanzare pretese economiche ben oltre la soglia della maggiore età, con la scusa di non volersi accontentare di una qualsiasi occupazione.

La questione era stata oggetto di svariate pronunzie che avevano già specificato che “il genitore onerato del pagamento non può esservi tenuto oltre ragionevoli limiti di tempo, in caso contrario la previsione normativa finirebbe per dar luogo a forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”, chiarendo anche quale fosse il limite della durata dell’obbligo del mantenimento, ovvero il raggiungimento di una condizione di indipendenza economica. Ma non offrendo l’art. 337 septies c.c. indicazioni precise con riguardo all’arco temporale nel quale si protrae il diritto del figlio al mantenimento, vi era un vuoto normativo che demandava al giudice la responsabilità di valutare caso per caso le varie fattispecie. In buona sostanza un genitore gravato del mantenimento per ottenere la declaratoria di cessazione di tale obbligo, aveva quale unica possibilità quella di dimostrare (in Tribunale) il colposo mancato svolgimento di una attività produttiva di reddito da parte del proprio figlio (colposo perché il figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica per inerzia oppure per un rifiuto ingiustificato).

 
Ebbene con la sentenza n. 17183 del 14 agosto 2020, la Suprema Corte ha chiarito che “l’obbligo del mantenimento cessa in relazione alla raggiunta capacità di mantenersi del figlio maggiorenne, che deve essere presunta oltre i trenta anni”. L’erogazione dell’assegno di mantenimento (nei confronti di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente) sarà sempre subordinata ad una valutazione da parte del giudice, il quale verificherà una serie di circostanze, quali la durata del percorso di studi, la compatibilità di detto percorso con le possibilità economiche dei genitori, le eventuali occupazioni (anche temporanee o saltuarie) del figlio ed il tempo mediamente necessario a reperire una occupazione retribuita al termine degli studi. Ciò nonostante un ruolo centrale nella detta valutazione, verrà assunto da ora in poi, anche e soprattutto, dall’età del soggetto percipiente (ovvero il figlio). In particolare gli ermellini hanno decretato che il rigore che dovrà essere adottato dai giudici nella cennata valutazione dovrà essere proporzionale all’età dei beneficiari, proprio al fine di evitare fenomeni di “parassitismo”. Secondo il parere della Corte quindi, il figlio terminati gli studi dovrà dimostrare di essersi adoperato sin da subito nella ricerca di un lavoro onde rendersi economicamente autonomo, lavoro che potrebbe essere anche non aderente alle sue aspirazioni “non potendo egli pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto in vece sua, il genitore”.

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