Vendita di medicinali al di fuori delle farmacie

La circolare fornisce alcuni chiarimenti al fine di superare le iniziali difficoltà riguardo la possibilità di vendita al pubblico in esercizi diversi dalle farmacie, dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché le relative modalità attuative.
In particolare, il provvedimento stabilisce quali esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci:
esercizi di vicinato: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.
La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica; i prodotti omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica e i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.
















